Misure per il contrasto della diffusione del contagio da COVID 19 tra le lavoratrici e i Lavoratori - Fruizione ferie - diffida.
Catanzaro 18 aprile 2020 prot. 48
Gruppo FSI S.p.a.
Alla c.a. A.D. Ing. G. Battisti
RFI S.p.A.
Alla c.a. A.D. Ing. M. Gentile
Prot.TF/200416/172
La scrivente O.S. è stata posta al corrente per le vie brevi dell'iniziativa del responsabile della DRUO Bologna – Firenze, signor Roberto Mancini che con una e-mail ha intimato ai lavoratori di alcuni impianti manutenzione infrastrutture della DTP Firenze, di programmare, entro due giorni dalla ricezione della sua e-mail stessa, la fruizione di ferie del 2019 per il periodo fino al 30 aprile, minacciando contestazioni disciplinari e l'inserimento d'ufficio delle ferie stesse nel caso non vi fosse adempimento alla sua intimazione.
Questa Organizzazione ritiene inaccettabile nella forma il comportamento intimidatorio del dirigente di RFI signor Mancini, e sulla sostanza della sua e-mail ai lavoratori della DTP Firenze ribadisce quanto segue:
- come già esposto con le lettere del 26 marzo 2020 (Prot.TF/200326/151) e del 6 aprile 2020 (Prot.TF/200406/163) USB ritiene illegittima la richiesta forzata di fruizione di giorni di ferie (seppur dell'anno scorso) ai lavoratori di un settore che attualmente è interessato da attività produttive diurne e notturne alla stregua dei normali periodi lavorativi, e che ai sensi dei vigenti accordi tra le parti per le società del Gruppo FSI, non sarà coinvolto nel percorso di accesso al Fondo di sostegno al reddito;
- Inoltre, ci preme segnalare come i vigenti DL per Covid-19, finanche in caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali, non antepongano in alcun modo la fruizione delle ferie pregresse come requisito obbligatorio preliminare per l’accesso agli stessi. Pertanto la programmazione delle ferie, ivi compreso la programmazione dello smaltimento di quelle pregresse, non può che seguire le disposizioni contrattuali vigenti;
- Sull’ipotesi avanzata dal dirigente RFI Sig. Mancini che in caso di mancata identificazione delle giornate di ferie, ciò legittimerebbe l’azienda a perseguire il lavoratore disciplinarmente, rileviamo come l’azienda di fatto abbia ristretto a proprio esclusivo vantaggio l’arco temporale di smaltimento delle ferie, previsto contrattualmente per il termine ultimo del 30 settembre e non del 30 aprile c.a., limitando di fatto il recupero psico-fisico necessario ai lavoratori che, mai come oggi, sono costretti a lavorare in una situazione di stress elevato, oltre che in taluni casi (peraltro a Voi già segnalati) in condizioni di rischio da esposizione al contagio.
Contestando la legittimità della decisione unilaterale aziendale di ricorrere ad un accordo con le parti sociali per regolamentare un diritto inalienabile ed individuale, in ogni caso ci riserviamo di produrre quanto già ribadito dal Ministero del Lavoro, come richiamato anche da apposite circolari INPS, in merito alla presunta obbligatorietà dello smaltimento delle ferie maturate e infra-annuali prima dell’accesso agli ammortizzatori sociali per riduzione e/o sospensione delle attività produttive.
Per tutto quanto sopra la scrivente Organizzazione diffida i responsabili in indirizzo a:
- revocare la richiesta di programmazione forzata delle ferie ai lavoratori con modalità non aderenti al Contratto Nazionale vigente, richiamando quanto già da noi espresso nella lettera inviatavi il 6 aprile u.s.;
- dal richiedere lo smaltimento delle ferie maturate per Covid-19 a lavoratori impiegati nei settori nei quali non è registrata alcuna riduzione delle attività produttive tanto da non essere oggetto di alcuna forma di ammortizzazione sociale;
- a far cessare nell’immediato qualsivoglia atteggiamento intimidatorio e/o persecutorio nei confronti dei lavoratori che non manifestano l’esigenza di fruire di giornate di ferie nel periodo imposto, ossia fino al 30 aprile 2020.
In difetto, ci vedremo costretti a valutare qualsivoglia azione sindacale e legale a tutela dei lavoratori coinvolti.
Distinti saluti
p/USB Lavoro Privato
Francesco Staccioli
p. la confederazione regionale Calabria
il rappresentate legale Jiritano Antonio
f.to ai sensi dell’art.3 comma n3 DLGS39/93