L'adeguamento Irpef su più pensioni
l Centro calcolo darà corso agli adempimenti
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(Nota Operativa Inpdap 16/2007)
L’INPDAP, con la Nota Operativa del 22 marzo 2007, n. 16, ha fatto presente che con la rata della pensione con scadenza nel prossimo mese di aprile 2007, il Centro Calcolo Pensioni darà corso agli adempimenti di competenza delle Sedi provinciali e territoriali INPDAP allo scopo di procedere, con effetto dal 1° gennaio 2007, nei confronti dei titolari di più pensioni, alla regolarizzazione dell’IRPEF e all’aggiornamento dell’aliquota media della ritenuta IRPEF in banca dati, qualora tale aliquota risulti inferiore a quella comunicata dal Casellario centrale dei pensionati gestito dall’INPS. Ciò, in applicazione dell’art. 8 del DLgs n. 314/1997 concernente le modalità di assoggettamento ad IRPEF dei titolari di più pensioni e dell’art. 34 della legge n. 448/1998 relativo ai criteri e alle modalità di determinazione degli aumenti di perequazione automatica per detti titolari. Le somme che risulteranno a credito dei pensionati interessati, se di ammontare inferiore a 1.500,00 euro, saranno corrisposte con le competenze dello stesso mese di aprile 2007, mentre se risulteranno superiori a tale limite saranno corrisposte direttamente dalle Sedi provinciali e territoriali. Le differenze a debito dei pensionati, se di importo inferiore a 15,00 euro, saranno recuperate in un’unica soluzione sulla rata di aprile 2007, mentre se di ammontare superiore, saranno recuperate in quattro rate, fino alla concorrenza dell’importo mensile della pensione, a partire da aprile fino a luglio 2007. Verranno escluse dalla lavorazione le pensioni rispetto alle quali la situazione di cumulo delle pensioni comunicate dall’INPS non coincida con quella effettiva ad attuale risultante in banca dati. Le Sedi INPDAP, nel caso in cui dovessero rilevare dei cumuli inesistenti di pensioni comunicati erroneamente dal Casellario INPS, dovranno segnalare tali situazioni a mezzo fax alla Struttura di progetto per le applicazioni informatiche e provvedere immediatamente a regolarizzare i trattamenti pensionistici secondo le modalità indicate nella Informativa n. 2199/M del 2 dicembre 1999. (29 marzo 2007)
INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica Nota Operativa n. 16 – Roma, 22 marzo 2007 (Direzione Centrale Pensioni) OGGETTO: Applicazione dell’art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (disposizioni in materia di assoggettamento all’IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici) e dell’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (disposizioni in materia di rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più pensioni).
L’art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, con effetto dal 1° gennaio 1998 ha, come è noto, introdotto nella normativa del Casellario centrale dei pensionati gestito dall’INPS, contenuta nell’articolo unico del DPR n.1388/1971 [1], come modificato dall’art. 6 della legge n. 85/1995, un nuovo sistema di applicazione della ritenuta IRPEF in caso di concorso di due o più trattamenti pensionistici, assoggettabili ad IRPEF, erogati dallo stesso o da Enti diversi, volto a consentire, fra l’altro, l’esonero dei titolari dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
L’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 [2], disciplina, a far data dal 1° gennaio 1999, i criteri e le modalità di determinazione degli aumenti di perequazione automatica per i titolari di più trattamenti pensionistici.
Ricordato che, a decorrere dall’anno 2004, in applicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate in data 22 dicembre 2003 n. 57, la tassazione IRPEF sulle pensioni per i titolari di più trattamenti avviene in misura proporzionale agli imponibili delle singole pensioni (Circolare INPDAP n. 13 del 27/2/2004[3]), si informa che l’INPS, quale gestore del Casellario centrale dei pensionati, ha provveduto a comunicare alla Struttura di progetto per le applicazioni informatiche le risultanze delle proprie elaborazioni, sulla base delle quali, con effetto dalla rata scadente nel prossimo mese di aprile 2007, il Centro Calcolo Pensioni darà corso, con procedura automatizzata, agli adempimenti di competenza delle Sedi provinciali e territoriali INPDAP.
Ciò premesso, per le pensioni suindicate verranno conservati in banca dati gli importi dei redditi derivanti dagli altri trattamenti tenendo distinti quelli corrisposti dalle stesse Sedi provinciali e territoriali INPDAP da quelli erogati dall’INPS o da altri Enti.
Per tutti i trattamenti elaborati sarà infine aggiornata l’aliquota media presente in banca dati, qualora risulti inferiore a quella comunicata dal Casellario.
In dipendenza dei cennati adempimenti, il Centro Calcolo Pensioni provvederà a regolarizzare, con effetto dal 1° gennaio 2007, i pagamenti eseguiti sulle partite in argomento e quindi a rideterminare la rata continuativa di pensione a decorrere dal prossimo mese di aprile. Le differenze tra l’IRPEF gravante sulla pensione e quella ricalcolata saranno regolarizzate nel modo seguente:
a) le somme a credito eventualmente risultanti dalla lavorazione saranno corrisposte unitamente alle competenze dello stesso mese di aprile, qualora di ammontare inferiore a € 1.500,00; gli importi superiori a tale limite dovranno viceversa essere corrisposti direttamente dalle Sedi provinciali e territoriali, previo accertamento del diritto al rimborso e conseguente rettifica dei dati già presenti in banca dati, ai fini della corretta emissione della certificazione fiscale (CUD);
b) le differenze a debito di importo inferiore a € 15,00 saranno recuperate in unica soluzione sulla rata di aprile, mentre quelle di ammontare superiore saranno recuperate in quattro rate, fino alla concorrenza dell’importo mensile della pensione, a partire dallo stesso mese di aprile fino al mese di luglio 2007.
Verranno infine escluse dalla lavorazione le pensioni rispetto alle quali la situazione di cumulo comunicata dall’INPS non coincida con quella effettiva e attuale risultante in banca dati. I casi in questione saranno quindi segnalati all’INPS per la regolarizzazione della tassazione sulla scorta della reale situazione di cumulo accertata.
Nei casi in cui la pensione abbia subito una variazione numerica nel periodo dal 1° marzo 2006 al 31 marzo 2007, non si terrà conto dei codici relativi alle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR [4]) segnalati dall’INPS, in quanto si ha ragionevole motivo di ritenere che le informazioni in possesso della competente sede INPDAP siano più attuali di quelle registrate nel Casellario centrale dei pensionati.
I risultati delle operazioni compiute dal Centro Calcolo Pensioni saranno esposti in due distinti tabulati, nel primo dei quali saranno compresi i cumuli tra una pensione gestita dall’INPDAP e una o più pensioni erogate da altri Enti, mentre nel secondo saranno elencati i cumuli tra più pensioni a carico dell’INPDAP e una o più pensioni gestite da altri Enti.
Negli anzidetti elaborati, per ciascuna partita di pensione, saranno riportati gli elementi che compongono la nuova rata continuativa, integrati con i dati forniti dall’INPS, e le eventuali differenze a credito o a debito.
Verranno inoltre indicati il codice dell’Ente erogatore, il numero di iscrizione e l’imponibile dell’altra o delle altre pensioni, dal cumulo delle quali è stata rideterminata la nuova aliquota di tassazione.
Ai pensionati destinatari della disciplina introdotta dal citato art. 8 sarà inviata apposita comunicazione recante l’indicazione dei trattamenti considerati ai fini del cumulo e della conseguente tassazione e l’ammontare delle differenze a credito o a debito eventualmente risultanti, nonché le relative modalità di rimborso o di recupero.
È appena il caso di precisare che la suindicata comunicazione non sarà inviata ai titolari di pensione il cui importo non subirà variazione in relazione all’applicazione della normativa in questione.
Inoltre, nel caso in cui, come già avvenuto per gli anni precedenti, dovessero essere riscontrate, a carico di alcuni pensionati, eventuali anomalie nei pagamenti derivanti da cumuli non sussistenti in seguito ad errate informazioni fornite dal Casellario centrale dei pensionati, le Sedi provinciali e territoriali INPDAP dovranno provvedere immediatamente alla regolarizzazione dei relativi trattamenti pensionistici, secondo le modalità contenute nella Informativa n. 2192/M del 2/12/1999 [5], che qui si intendono integralmente riportate.
Le Sedi provinciali e territoriali INPDAP avranno cura di segnalare a mezzo fax alla Struttura di progetto per le applicazioni informatiche (FAX 06/51017576) le situazioni di cumulo non sussistenti comunque accertate, dalle quali sia derivata una erronea tassazione dei trattamenti erogati da altri Enti, al fine di consentirne la immediata regolarizzazione presso il Casellario centrale dei pensionati.
Il decreto legislativo entrerà in vigore il 1° gennaio 2008
Le nuove norme sulla previdenza complementare
(Dlgs 252/2005)
Sul numero 289 del 13 dicembre 2005 del Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato il DLgs 5 dicembre 2005, n. 252, concernente la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, emanato per dare attuazione alla delega conferita al Governo dall’art. 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h), i), l) e v), della legge 23 agosto 2004, n. 243. Il DLgs n. 252/2005 entrerà in vigore il 1° gennaio 2008. Dal relativo testo si ricavano, tra l’altro, le seguenti indicazioni. Le forme di previdenza complementari, collettive o individuali, sono finalizzate ad assicurare più elevati livelli di copertura della previdenza pensionistica obbligatoria. Esse riguardano i lavoratori dipendenti pubblici e privati, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, i soci lavoratori di cooperative e i soggetti iscritti o che possono iscriversi al “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari” di cui al DLgs n. 565/1996. Le forme pensionistiche complementari collettive sono attuate mediante la costituzione di appositi fondi o patrimoni separati sulla base di contratti o accordi collettivi (fondi pensione chiusi) tra gli appartenenti alle categorie dei destinatari sopra specificati o ad iniziativa di regolamenti di enti o aziende con rapporti di lavoro non disciplinati da contratti o accordi collettivi o dalle regioni. Fondi pensione aperti possono essere costituiti dai soggetti autorizzati ai servizi di investimento o di risparmio e dalle imprese di assicurazioni. Le forme pensionistiche complementari individuali sono attuate con l’adesione ai fondi aperti o a contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni debitamente autorizzate. I fondi sono costituiti come soggetti giuridici senza personalità e di natura associativa o come soggetti aventi personalità giuridica. Gli stessi fondi sono dotati di un proprio patrimonio, di organi di amministrazione, di sorveglianza e di responsabilità. L’adesione alle forme di previdenza complementare è libera e volontaria. La vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari è attribuita alla Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari (COVIP), che la esercita mediante vari interventi durante la vita dei fondi, dal momento della formazione dei relativi regolamenti e statuti a quello delle procedure di liquidazione. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è realizzato attraverso il versamento dei contributi che, a seconda dei casi, può gravare sui lavoratori e sui datori di lavori o sui committenti, o sui soli lavoratori o sui soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa. I contributi possono altresì gravare su soggetti fiscalmente a carico di altri o sui soggetti che hanno a carico altri soggetti. Il contributo, nella entità liberamente determinata, è stabilito in misura fissa oppure, per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR e, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF. Il conferimento del TFR al fondo avviene secondo le modalità esplicite o tacite espressamente regolamentate. Il diritto alle prestazioni pensionistiche si consegue al momento in cui si maturano i requisiti di accesso alle prestazioni del regime obbligatorio di appartenenza, purché vi sia stata la partecipazione di almeno cinque anni alle forme pensionistiche complementari, considerando tutti i periodi di partecipazione per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa, l’età pensionabile è quella in vigore nel regime obbligatorio di base dell’INPS. In caso di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, la prestazione, fermi restano i prescritti cinque anni di partecipazione, può essere erogata con un anticipo massimo di cinque anni rispetto al momento in cui sarebbero stati acquisiti i requisiti per accedere alla pensione a carico della forma di previdenza obbligatoria d’appartenenza. I soggetti interessati possono ottenere un’anticipazione della posizione individuale, che a loro scelta è poi possibile integrare, in qualsiasi momento per affrontare spese sanitarie connesse a gravissime situazioni di salute propria o del coniuge o dei figli, o quando, a determinate scadenze di tempo dall’iscrizione al fondo, debbono sopportare la spesa per l’acquisto della prima casa di abitazione o far fronte ad ulteriori esigenze. Le prestazioni possono essere liquidate in capitale, entro determinati limiti, e sotto forma di rendita. Gli schemi per l’erogazione delle rendite, per il caso di morte del titolare, possono prevedere la restituzione, ai beneficiari da lui indicati, del montante residuo e, in alternativa, di una rendita calcolata su quel montante sulla base di contratti di assicurazioni collaterali. Per eventuali prestazioni per invalidità o premorienza dell’aderente al fondo debbono essere stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Gli statuti e i regolamenti delle forme in parola stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle stesse forme, il trasferimento delle posizioni individuali e dei contributi, nonché il riscatto totale o parziale di dette posizioni. Il DLgs n. 252/2005 detta inoltre le disposizioni inerenti al trattamento fiscale applicabili agli aderenti ai fondi, all’abrogazione delle preesistenti norme in materia e al regime transitorio delle posizioni di coloro che hanno aderito alle forme di previdenza complementari in base alle norme applicabili prima della data di entrata dello stesso DLgs n. 252/2005. (30 gennaio 2006)
DLgs 5 dicembre 2005, n. 252 Disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni.
1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
2. L’adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.
3. Ai fini del presente decreto s’intendono per:
a) "forme pensionistiche complementari collettive": le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della COVIP, e di cui all’articolo 20, iscritte all’apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l’apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
b) "forme pensionistiche complementari individuali": le forme di cui all’articolo 13, che hanno ottenuto l’approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;
c) "COVIP": la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, istituita ai sensi dell’articolo 18, di seguito denominata: "COVIP";
d) "TFR": il trattamento di fine rapporto;
e) "TUIR": il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell’articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di "fondo pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
Art. 2. Destinatari.
1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:
a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276 [1];
b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;
c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
Art. 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari.
1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;
e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l’obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);
h) i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all’articolo 12;
i) i soggetti di cui all’articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[2], le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimodecreto legislativo [2], le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale.
Art. 4. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio.
1. I fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell’articolo 36 del codice civile [3], distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.
Ndr. Il DPR 10 febbraio 2000, n. 361, concerne "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)".
2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresì nell’ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all’articolo 2117 del codice civile [3].
3. L’esercizio dell’attività dei fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell’istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina:
a) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
b) i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell’articolo 13 del decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [4], da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;
c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.
[4. Chiunque eserciti l’attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
Ndr. Comma abrogato dall’articolo 7, comma 1, del DLgs 6 febbraio 2007, n. 28.
5. I fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.
Art. 5. Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità.
1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.
2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza così come previsto dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all’organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell’attività svolta. Per le forme pensionistiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l’incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l’incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano.
3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all’invio di dati e notizie sull’attività complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all’organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.
4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l’istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all’organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dell’organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L’accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall’ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.
5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell’organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all’albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.
6. L’organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l’amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica. L’organismo riferisce agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità riscontrate.
7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano l’art. 2392, l’art. 2393, l’art. 2394, l’art. 2394-bis, l’art. 2395 e l’art. 2396 del codice civile[3].
8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l’articolo 2407 del codice civile [3].
[9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono essere sospesi dall’incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall’incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica che:
a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui all’articolo 19;
b) forniscono alla COVIP informazioni false;
c) violano le disposizioni dell’articolo 6, commi 11 e 13;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative].
Ndr. Comma abrogato dall’articolo 7, comma 1, del DLgs 6 febbraio 2007, n. 28.
[10. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che:
a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;
c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.]
Ndr. Comma abrogato dall’articolo 7, comma 1, del DLgs 6 febbraio 2007, n. 28.
[11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385 [5], fatta salva l’attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [7], e successive modificazioni.]
Ndr. Comma abrogato dall’articolo 7, comma 1, del DLgs 6 febbraio 2007, n. 28.
[12. Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.]
Ndr. Comma abrogato dall’articolo 7, comma 1, del DLgs 6 febbraio 2007, n. 28.
Art. 6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali.
1. I fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58 [4], ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decretolegislativo 7 settembre 2005, n. 209 [8], mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.
3. Alle prestazioni di cui all’articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005,n. 209 [8] ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all’erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all’adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti.
Ndr. Comma così modificato dall’articolo 2 del DLgs 6 febbraio 2007, n. 28.
[4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP. L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni].
Ndr. Comma abrogato dall’articolo 7, comma 1, del DLgs 6 febbraio 2007, n. 28.
5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo 7.
5-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell’interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.
Ndr. Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, del DLgs 6 febbraio 2007, n. 28.
5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti.
Ndr. Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, del DLgs 6 febbraio 2007, n. 28.
5-quater. Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento e predispongono apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il documento è riesaminato almeno ogni tre anni ed è messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.
Ndr. Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, del DLgs 6 febbraio 2007, n. 28.
6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all’articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.
7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.
8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all’atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, nè formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo 103 del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267 [9]. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.
11. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.
Ndr. Comma abrogato dall’articolo 7, comma 1, del DLgs 6 febbraio 2007, n. 28.
12. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.
13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, prestare garanzie in favore di terzi, né investire le disponibilità di competenza:
Ndr. Comma così modificato dall’articolo 1, comma 5, del DLgs 6 febbraio 2007, n. 28.
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, nè comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un’influenza dominante sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 [6], in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento;
c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l’impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all’articolo 23 del decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385 [6].
c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali.
.......Ndr. Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 2, del DLgs 6 febbraio 2007, n. 28.
14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.
Art. 7. Banca depositaria.
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all’articolo 38del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [4].
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 6, comma 5-bis.
Ndr. Comma così modificato dall’articolo 1, comma 3, del DLgs 6 febbraio 2007, n. 28.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e 3, quale banca depositaria può anche essere nominata una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEE.
Ndr. Comma aggiunto dall’articolo 3 del DLgs 6 febbraio 2007, n. 28.
3-ter. La Banca d’Italia può vietare la libera disponibilità degli attivi, depositati presso una banca avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d’Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa dell’Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all’articolo 15-ter.
Ndr. Comma aggiunto dall’articolo 3 del DLgs 6 febbraio 2007, n. 28.
Art. 7-bis. Mezzi patrimoniali.
1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano.
2. Con regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d’Italia e l’ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall’articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti.
3. La COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell’attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.
Ndr. Articolo aggiunto dall’articolo 4 del DLgs 6 febbraio 2007, n. 28.
Art. 8. Finanziamento.
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.
2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d’imposta precedente.
3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.
4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR [10], dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all’articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del citato TUIR [10]. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.
5. Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del TUIR [10], che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito nel comma 4.
6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l’adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l’intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;
b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:
1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;
2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda;
3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS;
c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:
1) fermo restando quanto previsto all’articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;
2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).
8. Prima dell’avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.
9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.
10. L’adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l’entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.
11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l’aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. È fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
12. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima.
13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l’aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all’interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l’intera posizione individuale a una o più linee.
Art. 9. Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS.
1. Presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.
2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all’articolo 4, comma 3.
3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all’articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.
Art. 10. Misure compensative per le imprese.
1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al sei per cento.
2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297[11], nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando l’applicazione del contributo previsto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 [12].
3. Le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito per le imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, istituito dall’articolo 8, comma 1, deldecreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 [13], sono stabilite con il decreto previsto nel medesimo comma, nel rispetto delle prescrizioni contenute in un apposito accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze con l’Associazione bancaria italiana, fermo restando, in ogni caso, il rispetto della dotazione finanziaria a tal fine prevista.
4. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30settembre 2005, n. 203 [13].
5. Le misure di cui al presente articolo si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia.
Art. 11. Prestazioni.
1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell’importo complessivo erogabile