CHI E’ CONTRO I LAVORATORI EX LSU ATA INTERNALIZZATI ?

Cosa hanno fatto gli uffici scolastici calabresi?

Catanzaro -

 

Stanno emergendo in Calabria situazioni in cui lavoratori, nonostante lo stesso contratto di lavoro e disposizioni legislative contenenti espresse previsioni normative, sono trattati in modo diseguale.

A fronte:

  1. della comunicazione del MIUR n° 26344 dell’1/09/2020 con cui “gli Uffici in indirizzo avranno cura di invitare le Istituzioni scolastiche, previa acquisizione della disponibilità del personale interessato dalle misure indicate, a procedere all’attivazione, nella medesima sede di titolarità, delle 18 ore aggiuntive a tempo determinato, con decorrenza dal 1 settembre 2020 e non oltre il termine del 31 dicembre p.v.
  2. della comunicazione dell’USR 13684 del 4/09/2020 che afferma: “le Istituzioni scolastiche sedi di titolarità del personale…..  vorranno acquisire la disponibilità di detto personale a procedere all’attivazione, nella medesima sede, delle 18 ore aggiuntive a tempo determinato, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2020 ed economica dalla data di presa di servizio, e non oltre il termine del 31 dicembre p.v……Gli Ambiti territoriali vigileranno sul corretto espletamento delle procedure di cui trattasi per la provincia di competenza (Non solo 3 giorni di ritardo dalla comunicazioneM ma anche una modifica)

Non risultano a questa Organizzazione alcuna vigilanza effettuata da parte degli Ambiti territoriali calabresi.

I Dirigenti scolastici si sono mossi in ordine sparso facendo nascere il dubbio che non abbiano letto la legge e le conseguenti disposizioni impartite.

Infatti ad oggi abbiamo:

  • Lavoratori che hanno consegnato una dichiarazione di disponibilità ad accettare le 18 ore  ed essere immediatamente disponibili a prendere servizio. A questi lavoratori il D.S. ha fatto iniziare il contratto a 18 ore, a completamento dell’orario dal 1° settembre, secondo le espresse previsioni normative. 
  • Lavoratori che si sono visti negare il protocollo della dichiarazione di disponibilità ad accettare immediatamente l’incarico per le 18 ore a completamento orario. Per questi lavoratori alcuni D.S.che hanno fatto sottoscrivere il contratto dal 5 settembre 2020 in poi, dopo la comunicazione del Direttore USR Calabria del 4/09/2020 alltri con notevoli giorni di ritardo.
  • D.S.che hanno fatto sottoscrivere il contratto con decorrenza successiva all’arrivo del contratto fornito dal Miur pervenuto il 3/10/2020
  • Lavoratori che non hanno consegnato l’autodichiarazione di disponibilità il 1° settembre e i D.S, disattendendo le norme, non hanno verificato la disponibilità del lavoratore ed ancora oggi non ha fatto firmare il contratto

Le norme, di seguito elencate, e devono essere applicate in quanto la legge era già in vigore prima dell’1/09/2020.

Sostanzialmente queste norme affermano:

  • 1)  Articolo 230, comma 2-ter del d l. 19 maggio 2020:

 “Al fine…… di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva,……. è stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021……”

  • 2) Nota Miur 26344:

  “….invitare ….. a procedere all’attivazione, nella medesima sede di titolarità, delle 18 ore aggiuntive a tempo determinato, con decorrenza dal 1 settembre 2020……..  Con successiva nota, sarà diramato un apposito schema di contratto a tempo determinato da utilizzare per il riconoscimento delle ore aggiuntive.”  

  • 3) Nota ministeriale 30370: di accompagnamento del contratto trasmesso alle scuole:

“. A tal fine le istituzioni scolastiche, a seguito dell’acquisizione della disponibilità del personale interessato dalle misure indicate, possono procedere alla stipula del contratto nella medesima sede di titolarità a partire dal 1° settembre 2020 e non oltre il termine del 31 dicembre p.v...”

“Si rammenta che, essendo, per espressa previsione normativa, diretti ad assicurare il riconoscimento alla categoria di personale indicata dalla norma di ore aggiuntive a completamento dell'orario di servizio, i contratti sono stipulabili unicamente presso la sede di titolarità degli aventi titolo e per completamenti pari a 18 ore.”

L’espressa “previsione normativa”  è anche la continuità lavorativa e reddituale, motivo per cui il Legislatore ha  adottato il provvedimento attingendo economicamente a fondino parlamentare :

“Si fa presente, infine, che il riconoscimento delle 18 ore aggiuntive a completamento dell'orario di servizio può essere accordato a tutti i dipendenti rientranti nella categoria indicata dalla norma, senza alcun riferimento all’organico di istituto, essendo prevista una specifica copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2-ter del citato articolo 230, decreto legge n. 34 del 2020”.

  •  4) Il contratto fornito dal Miur recita:

 “il presente contratto di lavoro aggiuntivo a tempo determinato, con decorrenza dal __/__/____ e cessazione al 31/12/2020, per n.18 ore settimanali, a completamento dell’orario di servizio presso ….”

Si evidenzia mentre il MIUR prevede una sola data sia economica che giuridica le scuole hanno variato il contratto aggiungendo, alcuni dirigenti che i lavoratori devono recuperare delle ore, introducendo una prassi utilizzata dal privato: la banca delle ore negative attraverso cui le cooperative “hanno succhiato il sangue ai lavoratori”

Tale gestione denota mancata conoscenza del “sistema autonomia scolastica” da parte di alcuni dirigenti scolastici e  DSGA: stanno ancora aspettando disposizioni “imperative” dal MIUR (che non arriveranno) per procedere alla stipula dei contratto.

Sembra che alcuni Dirigenti Scolastici non abbiamo correlato i termini “invitano” “vorranno” al principio dell’autonomia scolastica. Forse non si sono resi conto che dovevano applicare la norma (Articolo 230, comma 2-ter del d.l. 19 maggio 2020, n. 34). 

Questa O.S.

Non esprime giudizi sull’operato dei vari responsabili: chi legge non ne ha bisogno, ne sa trarne uno personalmente. 

Afferma pubblicamente di essere al fianco di tutti i lavoratori che intendono difendere i propri diritti;

Invita i D.S. che non hanno ottemperato alle norme sopracitate di rileggerle ed agire in autotutela al fine di evitare possibili contenziosi legali che non fanno bene alla scuola ed al personale tutto.

 

USB PI Scuola Calabria

     Prof. Rocco Coluccio