Docente vince ricorso al Giudice del lavoro sull'assegnazione cattedra

La D.S. modifica l'assegnazione della cattedra togliendogli arbitrariamente 6 ore curricolari per trasformarle in ore di disponibilità per la sostituzione dei colleghi assenti e l’USR lo trasferisce per incompatibilità ambientale!

Reggio Calabria -

Il prof. Tonino Filardi, titolare della cattedra A049 Matematica e Fisica, è costretto da anni a subire dalla dirigente scolastica l'assegnazione di una cattedra dalla quale viene scorporato l'insegnamento della matematica, con aggravio di lavoro rispetto agli altri docenti della A049 (che, insegnando ambedue le discipline nella stessa classe, hanno un minor numero di classi e di alunni) e ricadute negative sulla sua reputazione professionale. Perciò si è rivolto al Tribunale del Lavoro. Il Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria ha accolto, con ordinanza del 3/02/2016 RG n.4904/2015, il ricorso presentato dal prof. Filardi adducendo la seguente motivazione: “A fronte di evidente sproporzionato sacrificio imposto dalla dirigente scolastica al reclamante, la difesa dell’Amministrazione […] ha omesso di fornire una benché minima, logica e ragionevole giustificazione della scelta operata di assegnare un così diverso carico di lavoro al ricorrente […] restando inespresse compiute ragioni di inevitabilità di una scelta più perequata tra i docenti della disciplina Matematica e Fisica” “P.Q.M. […] Accoglie il reclamo e, in riforma della ordinanza impugnata, accoglie per quanto in motivazione la domanda cautelare…”

Invece di restituire al docente la cattedra così come prevista dalla relativa classe di concorso, la Dirigente stravolge la sentenza, toglie sei ore di fisica (svolte in due classi diverse) alla cattedra del docente e lo lascia a disposizione per 6 ore per effettuare supplenze in caso di eventuali sostituzioni di colleghi assenti. Le 6 ore sottratte alla cattedra del prof. Filardi vengono assegnate a due docenti che dovranno svolgerle a titolo gratuito per non creare un aggravio di spese all'Istituzione scolastica.

Il docente inoltra perciò reclamo all’USR che, inizialmente (con nota datata 7 marzo), lo accoglie e intima alla D.S. di dare immediata esecuzione all’ordinanza del Giudice del Lavoro. Alla nota dell'USR la dirigente scolastica risponde due giorni dopo, il 9 marzo, con nota prot. n. 2882, nella quale controbatte che è proprio per poter ottemperare a quanto stabilito nell'ordinanza del Giudice del Lavoro senza, però, incorrere in violazioni di altre norme scolastiche e "provocare grave pregiudizio nei confronti di diversi alunni e docenti" che ha provveduto a ricomporre la cattedra del prof. Filardi sgravandolo del peso di tre classi. Sulla correttezza del suo operato cita il parere resole dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria. Nella stessa giornata (9 marzo) l'USR, accogliendo le argomentazioni addotte dalla dirigente scolastica, si affretta a rettificare, con nota inviata alla Dirigente scolastica e, per conoscenza, al prof. Filardi: “Dal parere reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e dalla Sua nota del 09/03/2016 si evince che il decreto (prot.n. 1458/C1 del 23/02/16) sembra conforme all’ordinanza sopra citata e rispettoso della stessa.”

Di detto parere non è possibile, però, prendere visione in quanto dichiarato "non ostensibile".

Contemporaneamente, sempre il 9 marzo, perviene al docente una nota riservata a firma del Direttore scolastico regionale Bouché, con la quale gli viene comunicato che è stato avviato un procedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale in seguito all'esito dell'indagine ispettiva condotta dal dott. Maurizio Piscitelli e che potrà prendere visione della relazione ispettiva e degli allegati e presentare eventuali controdeduzioni entro 20 giorni. Alla richiesta di accesso, l’USR non fornisce l'intera documentazione attinente il procedimento in corso, per cui il docente avanza giusta richiesta della documentazione mancante ed intanto inoltra le controdeduzioni (parziali) entro i venti giorni prestabiliti, riservandosi di integrarle una volta ricevuta tutta la documentazione richiesta.

Il Dirigente dell’USR, tramite l’avvocato del docente, consegna la documentazione mancante e dispone ulteriori venti giorni di tempo per la consegna delle eventuali controdeduzioni.

Ma prima della scadenza dei venti giorni arriva al docente il provvedimento dell'USR: trasferimento per incompatibilità ambientale.

Il legale del prof. Filardi, che si riservava di completare la memoria difensiva già trasmessa con gli elementi emersi dalla documentazione consegnata in un secondo tempo sulla relazione ispettiva, chiede l'annullamento del provvedimento per il mancato rispetto dell'ulteriore termine dei venti giorni.

Ma l’USR, nella persona del Direttore generale Bouché, risponde che “i riferimenti normativi in materia di trasferimento d'ufficio per esigenze organizzative non prevedono l'obbligatoria instaurazione di un contraddittorio con la parte né, conseguentemente, dei termini entro cui alla parte deve essere assicurato il diritto alla difesa”. Fa sapere, inoltre, che sia il primo termine di venti giorni che il secondo, sempre di venti giorni, erano stati concessi nell'ottica di un favor lavoratoris ed erano da intendersi come indicatori e non come perentori.

Resta da capire perché l'USR, dopo aver fissato un termine (indicatorio, beninteso!) per l'integrazione delle controdeduzioni, non lo abbia poi rispettato. È previsto forse da qualche norma che è meglio non rispettarlo?

Viene da pensare che la disposizione del trasferimento d'ufficio sia una soluzione messa in atto per evitare di dover dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del Lavoro (lo dimostrerebbe il fatto che la richiesta di visita ispettiva è stata inoltrata dalla dirigente scolastica dopo aver avuto sentore della denuncia al Tribunale del Lavoro).

In base alla normativa vigente, comunque, la legittimità dell'atto di trasferimento per incompatibilità ambientale dipende dalla congruità e obiettività delle motivazioni circa la sussistenza di un nesso di correlazione tra il comportamento considerato lesivo del prestigio dell'ufficio e l'effettiva situazione di incompatibilità. Come ha precisato la Giurisprudenza, la situazione di incompatibilità non è rilevante quando i fatti contestati sono commessi dal dipendente nel legittimo esercizio di un potere o di un diritto (cfr. C.d.S. Sez. VI 28.7.1982 n. 393; C.d.S.

Sez. IV 2 dicembre 1980 n. 1128; Consiglio Stato, sez. VI, 21 marzo 2006, n. 1504). È stato, altresì, ritenuto che non costituisce causa di incompatibilità il dissenso con organi collegiali in ordine all’attuazione dei metodi didattici, rientrando nel diritto di libertà dell’insegnante la scelta dei metodi ritenuti più rispondenti alla finalità di formazione culturale, morale e civile dell’alunno (TAR Piemonte 18.7.1979 n. 894). Esigenza obiettiva di un trasferimento non può nemmeno essere ravvisata in quelle situazioni che non sono eliminabili con lo spostamento del docente in altra sede (come, ad esempio, l'incapacità didattica - cfr. TAR Lazio Sez. III 17.3.1975 n. 113).

Per quanto fin qui esposto, questa Organizzazione Sindacale ritiene che siano state violate le norme vigenti in materia e che siano stati compiuti evidenti arbitrii nei confronti del docente.

Ne è ulteriore prova il diniego opposto alla richiesta del docente di avere accesso al parere che l'Avvocatura dello Stato avrebbe reso alla dirigente scolastica sulla conformità del suo decreto rispetto all'ordinanza del Tribunale del Lavoro; parere che, inspiegabilmente, risulta non ostensibile a chi, da quel decreto che ritiene illegittimo, ha subito danno morale e professionale. A questo proposito, a quanto ci risulta, fermo restando quanto previsto dall'art.24 della legge 241/1990, sono escluse dall'accesso le note interne d'ufficio e i documenti relativi ai rapporti di consulenza e patrocinio legale, sempre che ad essi non si faccia riferimento nei documenti conclusivi dei procedimenti. Viene, invece, sempre garantita la visione degli atti e dei documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridicamente rilevanti.

Nei fatti si è voluto impedire il diritto alla difesa del docente.

L’USB Pubblico Impiego-Scuola di Reggio Calabria sostiene la battaglia legale del docente e chiede pubblicamente agli organi preposti di voler dare esecuzione, con effetto immediato, all'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria e di riconoscere tutti i diritti oggi lesi del prof. Filardi.

USB Pubblico Impiego Calabria - Scuola

Rocco Coluccio