Assegni Familiari
Circoari e Tabelle
L’art.1, comma 11, della legge 27.12.2006, n.296, ha introdotto dal 1° gennaio 2007 varie modifiche alla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, delle quali le più rilevanti riguardano:
- la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o un solo genitore, con almeno un figlio minore e in cui non siano presenti componenti inabili (art.1, comma 11, lett. a);
- la rivalutazione del 15 per cento degli importi dell’assegno per il nucleo familiare per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli (art.1, comma 11, lett. b);
- l’inclusione, nei nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, dei figli di età compresa tra 18 e 21 anni purchè studenti o apprendisti (art.1, comma 11, lett. d);
- la previsione di un assegno aggiuntivo a favore dei nuclei con un solo genitore ed almeno 3 componenti oltre il genitore (art.1, comma 11, Tabella 1);
- la previsione di una maggiorazione dell’importo dell’assegno per i nuclei con più di 5 componenti oltre i genitori o il genitore (art.1, comma 11, Tabella 1).
Il citato art.1, comma 11, stabilisce inoltre, alla lettera c), che potranno essere ulteriormente rimodulati i livelli di reddito e gli importi dell’assegno con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Infine l’art.1, comma 11, lett.e), ha fatto salvi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui alla legge 13.5.1988, n.153, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 2008.
Per assicurare la corretta ed uniforme applicazione della nuova normativa si forniscono le seguenti indicazioni.
Nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili
L’art.1, comma 11, lett. a), della legge n.296/2006 ha previsto la rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia dei livelli di reddito che degli importi annuali dell’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o un solo genitore, con almeno un figlio minore e in cui non siano presenti componenti inabili, secondo quanto stabilito dalla Tabella 1 allegata alla legge stessa.
Nella citata Tabella 1 vengono fissati i nuovi limiti di reddito familiare in base al numero dei componenti il nucleo; vengono altresì indicati i relativi importi annuali dell’assegno ed i criteri in base ai quali gli importi stessi, per i redditi superiori a 12.500 euro annui, decrescono per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
La stessa Tabella 1 ha anche previsto un assegno aggiuntivo, di importo variabile secondo il reddito familiare ed il numero dei componenti, a favore dei nuclei con un solo genitore, con 3, 4 o 5 componenti oltre il genitore, con almeno un figlio minore e in cui non siano presenti componenti inabili. L’importo massimo del citato assegno aggiuntivo è di 1.000 euro annui per i nuclei con 3 o 4 componenti oltre il genitore e di 1.550 euro annui per i nuclei con 5 componenti oltre il genitore (vedi tabella n.12 allegata alla presente circolare).
Inoltre per i nuclei con più di 5 componenti oltre il genitore o i genitori è stata introdotta una maggiorazione del 15% (in sostituzione di quella preesistente del 10%) dell’importo dell’assegno ed un incremento pari a 660 euro annui per ogni componente oltre il quinto (vedi tabelle nn.11 e 12 allegate alla presente circolare).
L’art.1, comma 11, assegna all’INPS il compito di aggiornare le preesistenti tabelle nn.11 e 12 secondo le indicazioni ivi riportate. Le nuove tabelle nn.11 e 12 - che vengono allegate alla presente circolare e che sostituiscono dal 1° gennaio 2007 quelle allegate alla circolare dello scrivente n.26 del 26.5.2006 - contengono gli importi complessivi mensili dell’assegno per il nucleo familiare rideterminati per ogni 100 euro di reddito familiare.
Si segnala che la tabella n.12 risulta riferita a 6 componenti anziché a 7 in conseguenza delle modifiche apportate dalla nuova normativa.
Sono state inoltre aggiornate le decurtazioni che operano nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti dei genitori o del genitore; pertanto l’importo annuale dell’assegno va ridotto:
- in presenza di un solo figlio, di 125 euro per il primo fratello, sorella o nipote e di 650 euro per ciascuno degli eventuali altri fratelli, sorelle o nipoti presenti nel nucleo;
- in presenza di almeno due figli, di 650 euro per ogni fratello, sorella o nipote presenti nel nucleo.
Le suindicate maggiorazioni e decurtazioni sono riportate in calce alle tabelle nn.11 e 12.
Altre tipologie di nuclei familiari con figli
Il più volte citato art.1, comma 11, alla lett.b) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la rivalutazione del 15% degli importi dell’assegno per tutte le altre tipologie di nuclei con figli, fermi restando i livelli di reddito familiare che non sono stati oggetto di modifica.
A tal proposito si allegano le tabelle nn.13-19 rielaborate per effetto del suddetto incremento del 15% operato sugli importi dell’assegno per il nucleo familiare nonché sia sulle maggiorazioni previste per i nuclei con più di sette componenti sia sulle decurtazioni per i nuclei comprendenti fratelli, sorelle e nipoti.
Nuclei con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni
L’art.1, comma 11, lett.d), ha stabilito che nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno, è consentita l’inclusione dei figli di età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni purchè studenti o apprendisti.
La norma trova applicazione solo nei casi in cui nel nucleo siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni, a prescindere dalla loro posizione lavorativa o di studio; in presenza di tale requisito, ai fini della determinazione dell’assegno, nel nucleo vanno ricompresi oltre i figli minorenni anche i figli fino a 21 anni di età se studenti o apprendisti, con esclusione di quelli di età superiore .
Al riguardo si considera, ad esempio, il caso di un dipendente coniugato con 4 figli aventi, rispettivamente, anni 24, 20, 16 e 12, tutti studenti. In tale fattispecie è soddisfatta la condizione richiesta ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio di cui trattasi in quanto il nucleo risulta composto, oltre che dai genitori, da 4 figli di età inferiore a 26 anni; l’importo dell’assegno, però, va determinato con riferimento al nucleo composto da 5 persone e cioè i 2 genitori e i soli 3 figli studenti di età inferiore a 21 anni.
Giova rammentare che per “equiparati” ai sensi dell’art.38 del DPR 26.4.1957, n.818, si intendono i figli adottivi ed affiliati, quelli legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati dal precedente matrimonio del coniuge, i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge nonché i nipoti viventi a carico degli ascendenti anche se non formalmente affidati (sentenza Corte Costituzionale n.180 del 12-20 maggio 1999).
Si ribadisce il principio secondo il quale esiste coincidenza tra i componenti il nucleo familiare e i soggetti di cui considerare il relativo reddito; pertanto vanno computati nel reddito familiare anche gli eventuali redditi dei figli di età compresa tra i 18 e 21 anni (studenti o apprendisti) inclusi nel nucleo.
Adempimenti
A decorrere dal 1° gennaio 2007 i dipendenti finora esclusi dalla corresponsione dell’assegno o che ritengano di aver diritto a maggiori importi per motivi inerenti al reddito e/o alla composizione del nucleo dovranno produrre apposita istanza indicando il proprio nucleo familiare individuato sulla base delle modifiche introdotte dalla citata legge n.296/2006 ed il relativo reddito.
Per quanto concerne la composizione del nucleo i dipendenti dovranno indicare oltre gli altri componenti sia i figli di età compresa tra i 18 e 21 anni, specificandone l’eventuale posizione di studente o apprendista, sia quelli di età compresa tra i 21 e i 26 anni.
La posizione di studente o apprendista deve risultare da apposita autocertificazione effettuata tramite la compilazione dello spazio a tal fine predisposto nel nuovo modello di domanda.
Si precisa che il reddito familiare da indicare nella domanda è ancora quello percepito nell’anno 2005.
Per quanto riguarda tutti gli altri casi, ai fini della eventuale rideterminazione del trattamento di famiglia, le amministrazioni procederanno d’ufficio sulla base delle informazioni risultanti dalle istanze già in loro possesso.
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Le modifiche fin qui illustrate, come già chiarito, riguardano soltanto i nuclei con figli minori o maggiorenni inabili; pertanto i livelli di reddito e gli importi dell’assegno per il nucleo familiare delle tabelle nn.20, 20a ed E (nuclei senza figli) trasmesse con circolare n.26 del 26.5.2006, non hanno subito variazioni.
Secondo quanto stabilito dalla lettera e) dell’art.1, comma 11, della ripetuta legge n.296/2006, i livelli di reddito relativi a tutte le tabelle non saranno oggetto di rivalutazione annuale dall’1.7.2007 ma saranno aggiornati dall’1.7.2008, secondo i criteri fissati dalla legge n.153/1988.
Analogamente a quanto previsto dalla normativa fiscale, ai sensi dell’art.25, comma 4, della legge 27.12.2002, n.289, non verranno corrisposti importi mensili inferiori ad 1 euro.
Per quanto espressamente non previsto dalla nuova normativa continua ad applicarsi la disciplina introdotta dalla legge n.153/1988.
Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a portare a conoscenza dei dipendenti uffici che amministrano il personale il contenuto della presente circolare, informandone anche il personale stesso.
Il Ragioniere Generale dello Stato