Proposta di legge n. 131/9^

Relazione

 

La Regione Calabria ha il dovere di investire sui lavoratori socialmente utili ed i lavoratori di pubblica utilità che hanno maturato competenze e professionalità in oltre 12 anni di servizio svolto presso varie Amministrazioni Locali, su cui è già intervenuta la legge regionale n. 20 del 19/11/2003,

questo l'obiettivo primario del presente progetto di legge, che si prefigge, pertanto, di giungere a una stabilizzazione definitiva dei lavoratori precari attraverso una rimodulazione della spesa e un miglior impiego delle risorse economiche e umane disponibili.

Da queste importanti risorse umane è necessario ed indispensabile procedere per attuare misure di fuoriuscita reali e definitive nel tempo dai- bacini della, precarietà, riconoscendo loro dignità di lavoratori, ad una parte di essi ancora negata, e realizzando tale obiettivo attraverso un corretto utilizzo delle risorse ed una maggiore produttività e qualità dei servizi resi alla collettività.

Questa problematica deve essere assunta dalla Regione Calabria in modo efficace per incentivare gli Enti interessati a dotarsi di piani organici e di personale in grado di affrontare con capacità, sicurezza e tranquillità il proprio compito e, nello stesso tempo, per realizzare il loro stabile inserimento nel mondo del lavoro.

Il valore innovativo di questo disegno di legge è costituito dal delinearsi di una soluzione nuova e di forte impatto, volta a coniugare le primarie esigenze del personale interessato con quelle di contenere l'impegno economico degli Enti.

Il principio economico cardine del disegno di legge si sviluppa attraverso un percorso articolato che mira ad una gestione più oculata e proficua del personale, da impegnare per il mantenimento, la crescita e l'attivazione di nuovi servizi o per dotare di un organico proprio gli Enti di nuova costituzione, nati da consorzi, unioni di comuni o altro.

Sarebbe altresì opportuno pensare a sanare un'evidente sperequazione di trattamento dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità rispetto al personale già inserito nei ruoli della Pubblica Amministrazione, differenziati dall'inquadramento contrattuale ma, di fatto, soggetti impegnati nello svolgimento delle stesse mansioni.

In alcuni casi i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità svolgono compiti con qualifiche superiori che non possono far valere in quanto non possono sottoscrivere i progetti ed i bandi che effettivamente svolgono quotidianamente, ai quali andrebbe riconosciuto il periodo di utilizzazione anche ai fini pensionistici.

 

Art. 1

(Oggetto e soggetti beneficiari)

 

1. Al fine di favorire lo svuotamento dei relativi bacini, la Regione Calabria promuove azioni finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità di cui all'alt. 2 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

2. La Regione Calabria prevede forme di incentivazione per i lavoratori di cui al comma precedente che alla data di approvazione della presente legge abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e che intendano collocarsi anticipatamente in pensione attraverso il riscatto volontario della contribuzione.

 

Art. 2

(Soggetti promotori)

 

Possono promuovere azioni finalizzate alla progressiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini individuati ai sensi del precedente art. 1 c. 1, le Amministrazioni pubbliche, anche in associazione tra di loro, gli Enti pubblici economici, le società a totale o prevalente partecipazione pubblica.

 

Art. 3

(Direttive di attuazione)

 

1. La Giunta regionale, su proposta vincolante delta Commissione permanente competente, entro il sessantesimo giorno dall'approvazione della presente legge, pubblicherà le direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria provvedendo, inoltre, a dame ampia notizia agli organi di informazione.

2. Ai soggetti di cui all'art. 2 è concesso un contributo pari a euro 80.000,00, ripartito in dieci annualità, per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato; il contributo, nel caso di risoluzione anticipata del contratto di lavoro stipulato, dovrà essere integralmente restituito.

3. Ai soggetti di cui all'art. 2 è altresì riconosciuta, per ogni unità stabilizzata, un sostegno finanziario pari a euro 1.500 annui spettanti per ciascun lavoratore.

 

Art. 4

(Mutui)

 

La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui con la cassa DD.PP. per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori di cui alla presente legge.

 

Art. 5

(Norme finanziarie)

 

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con:

A.          Fondi POR Calabria FSE 2007/2013 Asse II occupabilità, obiettivo operativo: "Rafforzare l'inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti, dei disoccupati di lunga durata e dei bacini di precariato occupazionale attraverso percorsi integrati ed incentivi".

B.          Risorse non utilizzate assegnate alla Regione Calabria dall'art. 27 della legge n. 222 del 28 novembre 2007 nonché con risorse determinate in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del Bilancio regionale ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 20 del 19/11/2003.

C.          Mutui di cui al precedente articolo.

 

Art. 6

(Entrata in vigore)

 

La presente Legge trova applicazione con decorrenza immediata dall'atto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Calabria.