Ex LSU LPU Regione Calabria la storia si ripete

Procedimento amministrativo di autotutela a seguito di sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 1 Aprile 2011 - Intervento ex art. 9, L.R. n. 19/2001.

Lamezia Terme -

In riferimento alla comunicazione, prot.n.61088/SIAR del 13/07/2011, di avvio di un procedimento in autotutela sulla D.G.R. n. 302 del 25 Marzo 2010 indirizzata ai lavoratori ex LSU-LPU in servizio presso codesta Amministrazione, la sottoscritta O.S. visto le note precedenti e i vari incontri tenutesi nei vari dipartimenti o assessorati interessati espone quanto segue:

 

- la Corte Costituzionale con la sentenza indicata in oggetto ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 15 comma 1 della L.R. n. 8 del 26 Febbraio 2010;

 

- la Regione Calabria con la suddetta Legge Regionale utilizzava uno strumento improprio per legiferare su una normativa attinente alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro, che è di esclusiva competenza del legislatore statale, infatti come esplicitato nella sentenza stessa nella parte in cui espone "Considerato in diritto" al comma 3.2 : "l'art. 15 comma 1 prevedendo la trasformazione dei contratti di lavoro da tempo parziale del personale ex LSU/LPU in rapporti di lavoro a tempo pieno, incide sulla disciplina dell'orario, regolato dalla contrattazione collettiva";

 

- Prima della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a full-time, la Giunta Regionale con atto n. 447 del 24 Luglio 2009 ha approvato "il Programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2009-2011.ù

 

 

 

Rideterminazione della Dotazione organica" attestando che il programma del fabbisogno è adottato nel rispetto dell'art. 1 - comma 557,558 e 561 - della legge 296/2006 , che l'Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per gli anni 2008, 2007 e 2006 come risulta da certificazione degli atti del Dipartimento "Organizzazione e Personale" e che la concertazione con le OO.SS. si è conclusa con esito positivo in data 05/09/2009;

 

- L'art 4 del CCNL del 14/09/2000, ai comma 14 e 15, prevede la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a full-time a condizione che vi sia la disponibilità in organico, disponibilità che c'è sempre stata anche alla data di costituzione del rapporto di lavoro avvenuto il 01/04/2008; infatti con D.G.R. n. 149 del 21/02/2008 "Rideterminazione della Dotazione Organica del personale della Giunta Regionale. Stralcio per l'anno 2008 della -Programmazione triennale del fabbisogno di personale", nell'allegato C) la variazione del numero dei dipendenti nella colonna programmazione 2008 espone un solo dato in aumento "439" senza alcun vincolo;

 

- Con Delibere di Giunta Regionale n. 151 del 27/02/2010 "Documento tecnico inerente al bilancio di previsione per l'anno 2010" e n. 152 in pari data "Bilancio Dipartimentale per l'esercizio finanziario 2010" la Regione Calabria, a seguito di numerose richieste pervenute al Dipartimento del Personale da parte dei lavoratori per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, prevedeva nelle "Spese per l'attuazione del piano di stabilizzazione dei lavoratori ex LSU/LPU" l'utilizzo full-time.

 

Ciò posto, è evidente, che al di là della norma regionale dichiarata incostituzionale, la trasformazione del rapporto di lavoro è avvenuta nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente e pertanto può essere oggetto di sanatoria da parte dell'amministrazione nell'ambito del potere di autotutela;

 

Comunque si resta in attesa di conoscere la data della riunione atta a dirimere la problematica in oggetto, a salvaguardia sia dei lavoratori interessati che della stessa Regione Calabria.